Duino Aurisina, il sì dei negozianti alla deregulation festiva
Senza entrare nel complesso scenario dei favorevoli o contrari alle aperture domenicali e/o senza vincoli di orario, credo sia importante capire cosa potrebbe succedere a Duino Aurisina rispetto ad oggi. In particolare la Legge Regionale in vigore prima dell'arrivo del Decreto Monti prevedeva che per i pubblici esercizi solo vincolo degli orari., per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa dovevano osservare la chiusura obbligatoria nelle seguenti festivita': 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedi' dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto ferragosto , 1 novembre, 25 e 26 dicembre. Mentre il numero di domenice che le medie strutture (per esempio il Conad di Sistiana) erano condizionate ad un massimo di 25. Nello specifico a Duino Aurisina, per esempio capitava che al primo di maggio o a ferragosto o in altre giornate in cui la Baia di Sitiana, il Castello Duino, o altri siti turistici era preso d'assalto da centinaia di turisti ed avventori, gli esercenti erano costretti a chiudere perdendo migliaia di euro d'incasso, ma soprattutto non potendo offrire quel servizio che proprio il turista richiede. Capitava cosi che gli esercizi commerciali vicino al Castello si vedevano passare davanti al proprio negozio chiuso centinaia di persone lasciando così un immagine negativa. Se il Decreto Monti relativamente alle liberalizzazioni permette ai commercianti che lo desiderano di rimanere aperto (o chiuso) in tali giornate, ben venga, credo (parlo per Duino Aurisina e sempre nel rispetto del riposo dei lavoratori) che se può essere fatta una scelta di rimanere aperti in una festività dove il flusso turistico è più alto e recuperare la giornata di chiusura o di riposo in un'altra giornata meno redditizia, lo si possa fare liberamente. In un momento di crisi come questo, penso che devano esserci gli strumenti per poter operare al meglio. Condivido dunque il percorso che sta facendo la Regione ed in particolare l'Assessore Regionale al Commercio Angela Brandi su tale importante argomento, che sicuramente porterà a benefici a tutto il territorio.
Massimo Romita
Vice Sindaco ed Assessore al Commercio
La concorrenza della vicina Slovenia, aiutata anche dallo sconto della benzina, fa paura anche alla grande distribuzione. Ret: «Chiusure forzate non aiutano»
di Viviana Attard
DUINO AURISINA
«Credo che la possibilità di decidere, da parte di ogni singolo esercente, se tenere aperto il suo negozio in un giorno festivo come ad esempio la domenica, sia un’ottima opportunità per far fronte a questo periodo difficile, oltre che dare un servizio in più alla comunità».
Parole del sindaco Giorgio Ret che, in riferimento alle recenti dichiarazioni dell’assessore regionale Angela Brandi in merito alle leggi sulle liberalizzazioni degli orari di apertura degli esercizi commerciali, si trova “perfettamente concorde”.
Insomma, in tempo di crisi, non si può non pensare che, forse, le chiusure forzate da norme legislative, non giovino sull’economica locale. «Non dico che tutti debbano tenere aperto obbligatoriamente la domenica o i giorni festivi – spiega Ret – ma che, nel caso decidessero di farlo, non trovino un impedimento legislativo a sbarragli la strada». Quello che, invece, il primo cittadino auspicherebbe, sarebbe una “legge uguale per tutti” che regolamenti le modalità di apertura. «A mio avviso – afferma - ci dovrebbe essere una norma che regolamenti una sana e vera concorrenza».
Secondo lo stesso, infatti, non ci dovrebbero essere discriminanti, ad esempio, tra attività commerciali di grande distribuzione e piccoli esercizi. «Bisognerebbe dare le stesse possibilità ad entrambe le realtà commerciali – aggiunge. In questo modo la vera concorrenza non scaturirebbe da l’apertura o meno in quella determinata festività ma dal servizio offerto». Ed è proprio qui, che secondo Ret, che ora bisogna giocare le proprie carte. Sul servizio. «In un momento di crisi dove si è sempre più attenti a quanto e come si spende – chiosa – quello che può fare la differenza, soprattutto nelle piccole realtà, è proprio l’attenzione al servizio ed alla qualità dei prodotti offerti». In questo modo, poi, nel caso specifico di Duino Aurisina, ma che accomuna tutti i territori regionali di frontiera, “si potrebbe cercare di arginare il flusso del degli acquisti in Slovenia”. Già prima, infatti, la loro scelta di rimanere aperti oltre il consueto orario o nei giorni festivi faceva propendere molti triestini a fare una gita fuori porta per fare acquisti, anche allettati da prezzi più convenienti. Ora, con l’aumento del prezzo del carburante, c’è addirittura un moltivo in più.
«Non si tratta di un fenomeno nuovo – dichiara Ret - ma il prezzo della benzina l’ha reso più evidente». Trend confermato anche dal presidente del Civ Aurisina (CentroInVia), Andrea Radina. «Qui ad Aurisina la domenica è tutto chiuso, al di là del confine sono sempre aperti - dichiara - e quindi è ovvio che la gente che la settimana lavora ed ha solo la domenica per fare spese si reca dove può farlo, anche a costo di farsi quella decina di chilometri per andare oltre confine. Se poi costa anche di meno ancora meglio».” La liberalizzazione delle aperture, invece, secondo lo stesso potrebbe in parte attutire il colpo. E molti commercianti, in via ufficiosa, si sono detti disposti a farlo (anche solo per mezza giornata) od in concomitanza di eventi o della stagione turistica. Discorso condiviso anche dall’assessore al commercio Massimo Romita “visto che, in un momento di crisi come questo, penso che debbano esserci gli strumenti per poter operare al meglio”. La modifica di legge poi è ben accolta da alcuni commercianti. Alla Conad di Sisitana fanno sapere che “in un momento come questo una decisione in tal senso è il minimo”. Stessa linea anche quella del panificio “Le antiche fragranze” di Duino che vedono la cosa come un servizio in più, “a maggior ragione in occasione dei periodi con afflussi turistici”. DA IL pICCOLO DEL 19 gennaio 2012
dall'Ansa del 6 gennaio ''La legge sulle liberalizzazioni degli orari degli esercizi commerciali trova applicazione immediata in tutto il territorio nazionale, quindi anche in Friuli Venezia Giulia''.
Lo ha dichiarato all'ANSA l'assessore regionale al Commercio, Angela Brandi.
Brandi ha specificato che ''non c'e' la necessita' di un recepimento formale da parte della Regione, nonostante la nostra specialita''', ricordando che la tutela della concorrenza e' una materia appartenente alla competenza esclusiva dello Stato e che ''questa disposizione di legge abroga qualsiasi norma con essa confliggente''.
L'assessore non ha fatto riferimento all'ipotesi di presentare un ricorso contro la legge, come annunciato da altre Regioni. ''Sottolineo comunque - ha aggiunto - che la norma sulle liberalizzazioni attribuisce ai commercianti non un obbligo di apertura indiscriminato ma la facolta' di autodeterminare gli orari del proprio esercizio, che volendo potrebbero rimanere quelli attuali. Al fine di fornire agli enti locali e agli operatori del settore elementi di approfondimento e di chiarezza sulla questione - ha annunciato - la prossima settimana verra' inviata dalla Regione ai Comuni, alle Camere di commercio e alle associazioni di categoria una circostanziata circolare esplicativa''.
L.R. 5 2005
Art. 29
(Giornate di chiusura degli esercizi)
1. Ogni operatore commerciale puo' effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.
2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura di cui al comma 2:
a) nelle domeniche e festivita' del mese di dicembre;
b) fino a un massimo di venticinque giornate domenicali e festive, ulteriori a quelle del mese di dicembre, previa comunicazione al Comune dell'elenco delle giornate di apertura prescelte.
4. Gli esercenti rendono noto al pubblico e alla clientela l'elenco di cui al comma 3, lettera b), mediante prospetto informativo esposto all'interno e comunque leggibile dall'esterno dei locali.
5. Ogni modifica delle giornate di apertura prescelte e, comunque, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, lettera b), e' comunicata al Comune fino a quarantotto ore prima dell'apertura ed e' riportata nel prospetto informativo, secondo le modalita' di cui al comma 4.
6. I Comuni determinano le modalita' e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 3, lettera b), 4 e 5.
7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festivita': 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedi' dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.
Note:
1Aggiunte parole al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 7/2007
2Aggiunto il comma 3 bis da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
3Aggiunto il comma 3 ter da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
4Aggiunto il comma 3 quater da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007
5Aggiunte parole al comma 8 da art. 8, comma 3, L. R. 7/2007
6Aggiunte parole al comma 9 da art. 8, comma 4, L. R. 7/2007
7Sostituito il comma 10 da art. 8, comma 5, L. R. 7/2007
8Aggiunto il comma 11 bis da art. 8, comma 6, L. R. 7/2007
9Vedi la disciplina transitoria stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
10Derogata la disciplina del comma 8 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008
11Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dall'art. 31 della medesima L.R. 13/2008.
Art. 29 bis
(Ambito di applicazione dell'articolo 29)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalita' organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.
2. L'elenco delle giornate domenicali e festive prescelte per l'apertura ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), e' unico e uniforme per tutti gli esercizi di cui al comma 1 insediati nel centro commerciale al dettaglio ovvero nel complesso commerciale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 47 lettera a ), L. R. 12/2010
Art. 30
(Deroghe per le localita' a prevalente economia turistica)
1. Nei comuni classificati come localita' a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto agli articoli 28 e 29.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa allocati nella zona omogenea A del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ovvero nei centri storici, cosi' come previsti e riconosciuti negli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
b) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa singoli in quanto non insediati in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 allocati al di fuori delle zone omogenee A ovvero dei centri storici di cui alla lettera a), comunque nell'osservanza delle chiusure obbligatorie di cui all'articolo 29, comma 7.
3. Le localita' a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2008
2Sostituita la lettera b ), comma 2 da art. 2, comma 47 lettera b ), L. R. 12/2010
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 40, comma 4, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 30 bis
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2007
2Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 13/2008
Art. 31
(Esclusioni)
1. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle seguenti categorie di esercizi:
a) le farmacie;
b) le rivendite di generi di monopolio;
c) gli esercizi interni alle strutture ricettive;
d) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
e) i punti vendita della stampa quotidiana e periodica;
f) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento;
g) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;
h) gli impianti di distribuzione carburante;
i) le imprese artigiane o industriali non rientranti nell'articolo 28, comma 1, quando esercitano l'attivita' di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti;
j) gli esercizi commerciali che vendono autoveicoli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici;
k) le rivendite di fiori.
2. Si considerano prevalenti le attivita' esercitate su oltre meta' della superficie di vendita o riguardanti oltre la meta' del volume d'affari. La prevalenza viene accertata dal Comune.
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