Fondo per Kyoto: al via i finanziamenti per le energie rinnovabili
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Domande dal 16 marzo al 13 luglio
Una circolare del Ministero dell'Ambiente rende operativo il Fondo per Kyoto. Il provvedimento fornisce il dettaglio delle procedure da seguire ai fini dell'ammissione ai finanziamenti agevolati per le energie rinnovabili relativi al Primo Ciclo di Programmazione da 200 mln di euro così come previsto nel Decreto Kyoto del 25 novembre 2008 ripartiti per misure e per aree regionali. Come si legge nella circolare del 16 febbraio 2012 del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero delloSviluppo Economico e d'intesa con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), pubblicata sul Suppl. Straordinario n. 3 alla GU n. 51 del 1 marzo 2012, sono agevolabili (art. 6, co. 1, Decreto Kyoto) esclusivamente i nuovi investimenti la cui effettiva realizzazione abbia avuto avvio dalla data di entrata in vigore del Decreto Kyoto (22 aprile 2009) sostenuti da persone fisiche,imprese,persone giuridiche private,condomini, soggetti pubblici, Istituti di ricerca, soggetti costituiti per la creazione di spin-off al fine di valorizzare i risultati della ricerca, Regioni e province autonome.
In particolare nel primo Ciclo di Programmazione sono ripartite su base regionale le risorse relative alle misure per interventi su beni immobili (edifici, terreni e altro), quali:
• installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
• installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
• installazione di impianti per l’incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario.
Sono assegnate all’intero territorio nazionale le risorse relative alle misure che prevedono:
• la sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;
• l’eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
• i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero;
• le pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
La Cassa Depositi e Prestiti dedica al Fondo Kyoto un’apposita sezione del proprio sito web istituzionale (www.cassaddpp.it) ove sono disponibili e scaricabili tutti i documenti utili per la domanda di agevolazione.
La domanda di ammissione all’agevolazione deve essere presentata a decorrere dal 16 marzo 2012 e fino al 13 luglio 2012.
I benefici del Fondo Kyoto sono cumulabili con i seguenti incentivi e tariffe:
1. Incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che consente il riconoscimento e il rilascio dei cd. “Certificati verdi” (art. 2, co. 143- 157, della Legge Finanziaria 2008) e degli incentivi previsti dall’art. 24 del Dlgs. 3 marzo 2011, n.28;
2. Tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti solari fotovoltaici e per lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica (art. 5, co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 6 agosto 2010, cd. “Terzo Conto Energia” e art. 5, co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 5 maggio 2011, cd “Quarto Conto Energia”;
3. Incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti da fonti di energia rinnovabili con potenza nominale non inferiore a 5 MWe e da impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo – saccarifico approvati dal competente Comitato (art. 24, co. 3, del d.lgs. n.28/2011);
4. Incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (art. 28, co. 1, lett. d), e co. 5 del d.lgs. n. 28/2011).
Links
http://www.cassaddpp.it/cdp/Areagenerale/FondoKyoto/index.htm
Contatti e assistenza
In particolare nel primo Ciclo di Programmazione sono ripartite su base regionale le risorse relative alle misure per interventi su beni immobili (edifici, terreni e altro), quali:
• installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
• installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
• installazione di impianti per l’incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario.
Sono assegnate all’intero territorio nazionale le risorse relative alle misure che prevedono:
• la sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;
• l’eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
• i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero;
• le pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
La Cassa Depositi e Prestiti dedica al Fondo Kyoto un’apposita sezione del proprio sito web istituzionale (www.cassaddpp.it) ove sono disponibili e scaricabili tutti i documenti utili per la domanda di agevolazione.
La domanda di ammissione all’agevolazione deve essere presentata a decorrere dal 16 marzo 2012 e fino al 13 luglio 2012.
I benefici del Fondo Kyoto sono cumulabili con i seguenti incentivi e tariffe:
1. Incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che consente il riconoscimento e il rilascio dei cd. “Certificati verdi” (art. 2, co. 143- 157, della Legge Finanziaria 2008) e degli incentivi previsti dall’art. 24 del Dlgs. 3 marzo 2011, n.28;
2. Tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti solari fotovoltaici e per lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica (art. 5, co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 6 agosto 2010, cd. “Terzo Conto Energia” e art. 5, co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 5 maggio 2011, cd “Quarto Conto Energia”;
3. Incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti da fonti di energia rinnovabili con potenza nominale non inferiore a 5 MWe e da impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo – saccarifico approvati dal competente Comitato (art. 24, co. 3, del d.lgs. n.28/2011);
4. Incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (art. 28, co. 1, lett. d), e co. 5 del d.lgs. n. 28/2011).
Links
http://www.cassaddpp.it/cdp/Areagenerale/FondoKyoto/index.htm
Contatti e assistenza
NUMERO VERDE
800 098 754
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00
cdpkyoto@cassaddpp.it
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